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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8018 del 12 settembre 1985

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8018 del 12 settembre 1985

Testo massima n. 1

Per la sussistenza del delitto di cui all’art. 256 c.p. le notizie debbono concernere la sicurezza o altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, onde non ogni notizia, la cui divulgazione sia vietata dall’autorità competente può venire in considerazione ai fini dell’ipotesi delittuosa, ma solo quella vietata al fine anzidetto. [ Fattispecie di sussistenza di reato relativa al cifrario facente parte del codice per comunicazioni radiotelegrafiche I.O.R. 5, classificato «segretissimo» dal Comando generale della guardia di finanza, perché predisposto per la lotta al contrabbando e per la trasmissione via radio di messaggi concernenti i compiti istituzionali del corpo ]. Il concetto di «segreto», in senso giuridico, comporta una relazione materiale o personale ed indica il limite posto, da una volontà giuridicamente competente, alla conoscibilità di un fatto, di un atto o di una cosa, destinata a rimanere occulta ad ogni persona diversa da quelle che legittimamente conoscano il fatto, l’atto o la cosa, mentre il concetto di notizie «riservate» implica quello di notizie di cui l’autorità competente ha vietato la divulgazione; esse, ancorché non segrete, ma conoscibili soltanto in un determinato luogo o entro una determinata cerchia di persone, costituiscono pur sempre notizie per le quali lo Stato non ha rinunziato alla potestà di circoscrivere la pubblicità al minimo inevitabile. [ Fattispecie relativa al reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Oggetto della tutela penale del delitto di cui all’art. 256 c.p. [ procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato ] è l’interesse relativo alla personalità internazionale o interna dello Stato, in quanto è opportuno evitare che notizie riservate o segrete, concernenti la sicurezza o altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, vengano a cognizione di persone non autorizzate, di tal che il bene giuridico protetto viene leso quando l’azione è causalmente adeguata a produrre la lesione di quel bene.

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