14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3938 del 8 aprile 1978
Posted at 20:12h
in Massimario
Testo massima n. 1
La condizione che l’art. 216 n. 2 c.p. pone per l’assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola, è che il nuovo delitto non colposo costituisca una ulteriore manifestazione della abitualità, professionalità o, comunque, tendenza dell’imputato a delinquere. La prova della nuova manifestazione di abitualità può essere desunta dalla natura stessa del nuovo delitto, quando questo sia della stessa indole del reato, che diede motivo alla dichiarazione di delinquenza abituale.
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