Avvocato.it

Art. 216 — Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Art. 216 — Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

  1. 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  2. 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
  3. 3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge [ 223 2, 226, 231 2 ].
  1. 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  2. 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
  3. 3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge [ 223 2, 226, 231 2 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 4730/1998

Non comporta l’obbligo di revoca della dichiarazione di delinquente abituale il ritenuto affievolimento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza, con la conseguente applicazione di misura meno afflittiva (nella specie essendo stata sostituita alla casa di lavoro la libertà vigilata).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 301/1987

È legittima l’applicazione della misura di sicurezza detentiva della assegnazione ad una casa di lavoro del delinquente abituale sottoposto alla libertà vigilata, in quanto la condizione negativa prevista dell’art. 216, n. 2, cod. pen. riguarda la misura di sicurezza specifica e non le altre misure personali.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7754/1981

Nell’ipotesi prevista dall’art. 216 n. 2 c.p. non necessita che il giudice emetta una nuova dichiarazione di abitualità o di professionalità, ma solo che accerti se il nuovo delitto sia una ulteriore manifestazione della abitualità o professionalità già dichiarata.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3938/1978

La condizione che l’art. 216 n. 2 c.p. pone per l’assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola, è che il nuovo delitto non colposo costituisca una ulteriore manifestazione della abitualità, professionalità o, comunque, tendenza dell’imputato a delinquere. La prova della nuova manifestazione di abitualità può essere desunta dalla natura stessa del nuovo delitto, quando questo sia della stessa indole del reato, che diede motivo alla dichiarazione di delinquenza abituale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1762/1973

Le norme fondamentali del vigente sistema penale e quelle dell’ordinamento penitenziario non possono dirsi contrarie al senso di umanità, in relazione alla norma dell’art. 27 comma terzo della Costituzione, in quanto dispongono, ai fini rieducativi, di assegnare a case di lavoro o a colonie agricole — ricorrendone i presupposti — anche persone che possono rientrare nella categoria degli inabili al lavoro. È pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216 c.p. (con riferimento alla citata norma della Costituzione) in quanto non esclude che gli inabili al lavoro, pur se delinquenti abituali, vengano assegnati a case di lavoro per svolgere, sotto il controllo del giudice di sorveglianza, quell’attività lavorativa che sia compatibile con le loro condizioni fisiche.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze