Cass. pen. n. 12093 del 17 novembre 1980

Testo massima n. 1


L'improvviso malore da cui sia colpito il conducente di un autoveicolo non costituisce caso fortuito, ma è evento che incide, escludendole, sulla coscienza e volontarietà della condotta. Conseguentemente, grava sull'imputato soltanto un onere di allegazione ed è ammissibile l'assoluzione per insufficienza di prove.

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