14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15224 del 21 novembre 1990
Testo massima n. 1
Nel reato colposo conseguente ad incidente stradale il malore improvviso del conducente di un veicolo va considerato sotto il profilo dell’imputabilità, e non del caso fortuito, poichè il fatto patologico sopprime la capacità di autodeterminazione, con la conseguenza che l’onere della prova non grava sull’imputato, spettando al giudice accertare l’esistenza del malore, in ordine al quale si dovrà tener conto degli elementi accertati e di quegli altri elementi specifici di valutazione che è tenuto ad allegare chi invoca la detta causa di esclusione della colpa.
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