Cass. pen. n. 1407 del 9 febbraio 1985

Testo massima n. 1


Nel caso in cui, per il tempo trascorso dal fatto e per l'età frattanto raggiunta dall'imputato, l'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne al momento del fatto non possa essere più effettuata utilmente o si riveli addirittura impossibile, l'imputato deve essere assolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 e 98 c.p., quale persona non imputabile, senza aggiunte o specificazioni.

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