14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10207 del 23 ottobre 1992
Testo massima n. 1
La «marginalità» e la «devianza sociale maggiore» non incidono sulla capacità di intendere e di volere, ove non si evidenzino nel quadro clinico significativi elementi patologici che, esulando dalle mere disarmonie comportamentali e da un alterato rapporto con la realtà, denotino turbe di carattere psichiatrico.
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Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di concorso anomalo nel reato delineato dall’art. 116 c.p. il correo che ha voluto il reato meno grave risponde di quello effettivamente commesso sulla base di un atteggiamento psichico colposo, consistente nell’inosservanza delle regole di prudenza per essersi affidato all’altrui condotta per realizzare il proposito criminoso concordato. Si realizza, così, l’innesto della colpa sull’originario elemento doloso concernente l’illecito concordato. Il concorso anomalo resta escluso quando il reato commesso costituisce un evento atipico, insorto in virtù di circostanze eccezionali ed imprevedibili.
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