14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12366 del 14 settembre 1990
Testo massima n. 1
Nel caso in cui le reazioni «a corto circuito» sono caratterizzate dal fatto che tra la rappresentazione nella coscienza del fattore motivante [ stimolo ] e la conseguente esecuzione trascorre un certo lasso di tempo durante il quale il soggetto, pur avendone la possibilità, non valuta tutti i contromotivi e le conseguenze della propria azione, è evidente che esse comprimono quella capacità di volere la cui presenza è necessaria perché si abbia imputabilità. Infatti anche se risulta integra la capacità di intendere viene in tali manifestazioni compromessa quella capacità di volere intesa come attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole e quindi di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni.
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