14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16260 del 7 aprile 2003
Testo massima n. 1
L’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda [ in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di calunnia, facendo riferimento a elementi che riguardavano l’imputabilità ed il vizio totale e parziale di mente ].
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