14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2125 del 19 aprile 1996
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 63, comma 4, c.p., che prevede la facoltà del giudice, nel concorso di più circostanze ad effetto speciale, di aumentare la pena stabilita per la circostanza più grave, attiene esclusivamente alla concreta entità del trattamento sanzionatorio all’esito del giudizio di merito, mentre la disciplina della determinazione della pena ex art. 278 c.p.p., siccome ricollegata a esigenze di cautela di natura processuale, è in grado di assicurarne la realizzazione solo attraverso il sistema di calcolo ivi considerato. E invero la circostanza aggravante ad effetto speciale resta ontologicamente tale anche se la norma penale, per ragioni di mitigazione punitiva, attribuisce al giudice la facoltà di aumentare solo fino a un terzo la pena stabilita per la circostanza più grave o di pari gravità. Ne consegue, che ai fini della determinazione della pena edittale, in relazione ai termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., deve tenersi conto di tutte le eventuali circostanze ad effetto speciale, e non soltanto della più grave di esse. [ Fattispecie relativa a reato di estorsione pluriaggravata a norma degli artt. 629, comma 2, c.p., in relazione all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. ].
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