14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2024 del 23 agosto 1994
Testo massima n. 1
Il rimedio previsto dall’art. 130 c.p.p. [ correzione di errori materiali ] non può trovare applicazione quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore od un’omissione materiale ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena e perciò emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione. [ Principio affermato con riferimento a fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva correzione del computo della pena, stabilita con sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata — malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti — una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate ].
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