14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19642 del 28 aprile 2003
Testo massima n. 1
Il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l’azienda sia stata decentrata, mediante una suddivisione preventiva, in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dovendosi presumere in re ipsa la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, anche in assenza di un atto scritto. [ Nella fattispecie è stato ritenuto che il legale rappresentante di una società di gestione di autogrill lungo le autostrade non fosse responsabile di una contravvenzione relativa alla detenzione per la vendita di un rilevante numero di bottiglie di acqua minerale in cattivo stato di conservazione ].
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