16 Mar Art. 42 — Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 32793/2016
L’amministratore formale di società non risponde automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, del reato di falso documentale commesso da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che, in quanto posto in essere in unità di tempo e di luogo, può sfuggire alla sua cognizione. (In motivazione, la Corte ha osservato che una responsabilità morale dell’amministratore di diritto può ravvisarsi, pressoché “de plano”, solo per l’inosservanza di taluni obblighi connessi alla carica, come quelli relativi alla tenuta della contabilità, in considerazione della posizione di garanzia rivestita).
Cass. pen. n. 18220/2015
La regola secondo cui l’imputabilità non è esclusa né diminuita dall’ubriachezza o dall’assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l’indagine sull’atteggiamento psicologico tenuto dall’agente al momento della commissione del fatto ascrittogli.
Cass. pen. n. 38343/2014
In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’«interesse o al vantaggio», devono essere riferiti alla condotta e non all’evento.
Cass. pen. n. 2343/2014
Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di “custode”delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall’ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa ex art. 2051 cod. civ, sia quando l’uso delle attrezzature dia luogo a un’attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso. (Fattispecie in cui è stata affermata la colpevolezza sia del legale rappresentante della società gerente il “kartodromo”sia del responsabile della pista per il decesso di una cliente, alla quale era stato consentito di accedere al “kart”nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo, la quale, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva provocato la morte per soffocamento).
Cass. pen. n. 4107/2009
Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso colposo dei medici che avevano consentito il rilascio del porto d’armi ad un paziente affetto da gravi problemi di ordine psichico, nei delitti dolosi di omicidio e lesioni personali commessi dal paziente il quale, dopo aver conseguito il porto d’armi, aveva con un’arma da fuoco colpito quattro passanti, ucciso la propria convivente ed una condomina, ed infine si era suicidato).
Cass. pen. n. 29968/2008
La coscienza e la volontà della condotta (cosiddetta suitas ) richiamate dall’art. 42 c.p. consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Tale requisito si distingue dalla capacità di intendere e di volere richiesta dall’art. 85 c.p., non implicando la consapevolezza di ledere o esporre a pericolo il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice.
Cass. pen. n. 13943/2008
In tema di colpa generica, nei casi in cui la res produttiva dell’evento lesivo rientri nella normale disponibilità di un soggetto, è necessario valutare con particolare attenzione l’osservanza, da parte del predetto, degli obblighi cautelari sanciti dalle comuni regole di prudenza, ma non può ritenersi operante, agli effetti penali, la regula iuris dettata dall’art. 2051 c.c. quanto alla distribuzione degli oneri probatori. (Fattispecie nella quale l’imputata è stata riconosciuta responsabile delle lesioni colpose provocate alla P.O. meccanico intento a verificare la corretta funzionalità del pedale della frizione della vettura di proprietà dell’imputata da un ago di una siringa conficcato nel tappetino posto sotto il sedile di guida ).
Cass. pen. n. 36055/2004
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione, sulla base della disposizione di cui all’art. 5, comma primo lett. b) della legge 30 aprile 1962, n. 283, chiunque detiene per la somministrazione un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a titolo di colpa per non aver fatto eseguire i controlli necessari ad evitare l’avvio del prodotto al consumo; pertanto il legale rappresentante od il gestore di una società è responsabile per le deficienze della organizzazione di impresa e per la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la valutazione espressa dal giudice di merito circa la responsabilità del titolare della ditta gestoria della cucina di una mensa scolastica in relazione alla detenzione per il consumo di una quantitativo di carne in cattivo stato di conservazione per la presenza di cariche microbiche).
Cass. pen. n. 39949/2003
Il legale rappresentante di una società di capitale è responsabile del reato di cui all’art. 51, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per avere effettuato il deposito incontrollato di rifiuti di demolizione, atteso che questi risponde, almeno per culpa in vigilando, delle operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai dipendenti, salva la dimostrazione di una causa di esonero della responsabilità.
Cass. pen. n. 34620/2003
Nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l’igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. (Fattispecie relativa ad impresa il cui processo produttivo, riguardando beni realizzati anche con amianto, aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri. La Corte ha ritenuto, pur a fronte dell’esistenza di amministratori muniti di delega per l’ordinaria amministrazione, e dunque per l’adozione di misure di protezione concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell’attività produttiva, che gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell’azienda, il cui radicale mutamento — per l’onerosità e la portata degli interventi necessari — sarebbe stato indispensabile per assicurare l’igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali).
Cass. pen. n. 19642/2003
Il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l’azienda sia stata decentrata, mediante una suddivisione preventiva, in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dovendosi presumere in re ipsa la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, anche in assenza di un atto scritto. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il legale rappresentante di una società di gestione di autogrill lungo le autostrade non fosse responsabile di una contravvenzione relativa alla detenzione per la vendita di un rilevante numero di bottiglie di acqua minerale in cattivo stato di conservazione).
Cass. pen. n. 10671/1997
L’assunto dell’esclusione della responsabilità del titolare di un albergo e dell’individuazione della medesima nella persona del capocuoco, nel caso di rinvenimento di carne in iniziale stato di putrefazione nel frigorifero della cucina, dà luogo soltanto ad una chiamata di correo. Al predetto titolare deve essere addebitato l’illecito quanto meno a titolo di negligenza, consistente nell’avere omesso il controllo sull’operato del capocuoco, e per culpa in eligendo, rappresentata dall’avere preposto alle cucine un soggetto privo della necessaria capacità professionale.
Cass. pen. n. 9542/1996
Il concorso colposo non è configurabile rispetto al delitto doloso, richiedendo l’art. 42, comma secondo, c.p. un’espressa previsione che manca in quanto l’art. 113 c.p., che parla di cooperazione nel delitto colposo e non già di cooperazione colposa nel delitto, contempla il solo concorso colposo nel delitto colposo.
Cass. pen. n. 12710/1994
Nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo, estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall’imputato, il quale ha anche l’onere di dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che tale onere probatorio non potesse ritenersi adempiuto attraverso la mera produzione in giudizio di una fattura rilasciata da un architetto, che il ricorrente assumeva di avere incaricato di provvedere alle pratiche amministrative necessarie per l’autorizzazione dell’impianto-forno per le carrozzerie di autoveicoli da lui esercitato, allorché si consideri inoltre che il conferimento dell’incarico professionale, anche così configurato, non esonerava il ricorrente medesimo comunque dal vigilare affinché l’incaricato espletasse puntualmente l’attività affidatigli).
Cass. pen. n. 3822/1994
Nel reato contravvenzionale l’agente risponde della sua azione, sia essa dolosa o colposa, purché la medesima sia cosciente e volontaria. Detti requisiti sussistono nell’ipotesi che il reo autorizzi altra persona all’uso di cosa propria che, per le sue caratteristiche e natura, non può che essere adoperata, se non per lo scopo inerente alle medesime. In tal caso il cosciente e volontario consenso dato dall’agente al terzo per l’unico uso possibile della cosa propria implica l’adesione al comportamento illecito che della medesima farà la persona autorizzata, con ogni conseguenza in ordine al concorso nel reato da costei commesso. (Nella specie è stato ritenuto il concorso nel reato di inosservanza di provvedimento legalmente dato, a carico di persona che aveva autorizzato il figlio ad usare la propria autobotte per trasportare e vendere acqua potabile sulla pubblica via, in spregio di apposito divieto; e ciò sul rilievo che l’unico uso possibile dell’autobotte era quello che comportava la consumazione dell’illecito in questione).
Cass. pen. n. 9691/1992
La coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l’agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D’altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall’art. 5 c.p., quando l’agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera il fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell’agente di compiere un’azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 c.p., per cui — ad eccezione di ipotesi specifiche — è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell’evento da parte dell’agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si richiede la coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell’ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 c.p.
Cass. pen. n. 2336/1992
In materia contravvenzionale è configurabile la buona fede ove la mancata coscienza della illiceità del fatto derivi non dall’ignoranza inescusabile della legge, ma da un elemento positivo, cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un comportamento dell’autorità amministrativa. (Nella specie l’imputato aveva ritenuto che l’autorizzazione di agibilità dei locali del suo insediamento produttivo rilasciatogli dal sindaco fosse comprensiva anche dell’autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dallo stesso insediamento, in tale erronea convinzione essendo stato indotto dal comportamento dell’autorità amministrativa).
Cass. pen. n. 5533/1991
In materia contravvenzionale — pur avendo il vigente codice penale accolto una concezione naturalistica dell’elemento soggettivo del reato, non esigendo né la coscienza dell’antigiuridicità della condotta né l’intenzione di violare la legge — non è sufficiente la semplice volontarietà dell’azione, essendo pur sempre necessaria quantomeno la colpa. In tale ambito la buona fede acquista giuridica rilevanza solo se si traduce, a causa di un elemento positivo estraneo all’agente, in uno stato soggettivo che esclude anche la colpa. Ad escludere la colpa non è sufficiente l’errore dipeso da ignoranza non scusabile, nella quale rientra l’erronea interpretazione o l’ignoranza della legge penale. Va tuttavia valutata l’attività della pubblica amministrazione, capace di determinare l’erroneo convincimento della regolarità e completezza degli adempimenti a questa spettanti, e quindi la buona fede per fatto estraneo all’agente, che incide sulle stesse condizioni sulle quali fondare la necessaria rimproverabilità della violazione ritenuta. (Fattispecie in materia di contravvenzioni di cui all’art. 663, comma terzo, TULPS per aver tenuto il registro delle pratiche non vidimato in ogni singolo foglio. Il pretore aveva ritenuto sussistente a carico dell’imputato un difetto di diligenza, sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza, rinviando al giudice di merito per nuovo giudizio, rilevando la necessità di valutare la possibile incidenza del fatto altrui [ sindaco del comune a cui era stato presentato il registro per la vidimazione ] nel determinare la buona fede dell’agente).
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