14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29968 del 17 luglio 2008
Posted at 20:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
La coscienza e la volontà della condotta [ cosiddetta suitas ] richiamate dall’art. 42 c.p. consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Tale requisito si distingue dalla capacità di intendere e di volere richiesta dall’art. 85 c.p., non implicando la consapevolezza di ledere o esporre a pericolo il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]