14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7455 del 26 giugno 1992
Testo massima n. 1
Per il principio di territorialità della legge penale di cui al secondo comma dell’art. 6 c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l’azione o l’omissione che lo costituisce si sia ivi realizzata soltanto in parte; tale termine deve intendersi in senso naturalistico, cioè come un momento dell’iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi atti commessi all’estero, integri un’ipotesi di delitto tentato o consumato; ne consegue che, una volta concertata in Italia l’azione criminosa diretta all’importazione nel territorio dello Stato di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, ivi apprestando anche i mezzi finanziari necessari per gli acquisti e reclutando uno dei corrieri incaricati del trasporto, la fattispecie criminosa, ancorché accertata all’estero, è da considerare come realizzata in Italia, per cui deve escludersi la necessità della richiesta ministeriale per la sua procedibilità nel territorio dello Stato.
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