14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20925 del 4 maggio 2004
Testo massima n. 1
In caso di commissione di un reato su parte del territorio italiano successivamente ceduto ad altro Stato in virtù di un trattato di pace, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria dello Stato cessionario, in quanto la cessione di un territorio sulla base di un atto legittimo dà luogo — salvo patto contrario — ad un immediato trasferimento della sovranità e delle connesse potestà già esercitate sui luoghi ceduti [ in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in relazione ad un reato commesso nel 1945 nella città di Fiume, ceduta dall’Italia alla Repubblica Jugoslava con il trattato di pace del 15 settembre 1947 ].
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