14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20281 del 10 maggio 2013
Testo massima n. 1
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma primo, lett. p ], L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, purchè tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia.
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Testo massima n. 1
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall’art. 18, comma primo, lett. p ], L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell’art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta. [ Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall’autorità tedesca per reati in tema di stupefacenti, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti avevano limitato l’incidenza del motivo di rifiuto di cui all’art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente ].
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