14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3629 del 4 giugno 1981
Posted at 16:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
La semplice indicazione nel regolamento di condominio di una determinata destinazione delle unità immobiliari non può precluderne altre diverse, essendo tale risultato conseguibile solo mediante costituzione di reciproche servita volontarie fra i vari condomini, con conseguente restrizione della sfera di dominio di costoro sui beni di loro proprietà esclusiva ed essendo a tal fine necessarie specifiche manifestazioni di volontà, desumibili in modo non equivoco dall’atto costitutivo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]