14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6100 del 1 giugno 1993
Testo massima n. 1
La clausola del regolamento di condominio di un edificio che impone il divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini a determinate attività, ritenute incompatibili con l’interesse comune [ nella specie, divieto di destinare gli appartamenti a gabinetto odontotecnico ], traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini, deve essere approvata all’unanimità e per avere efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dei condomini deve essere trascritta nei registri immobiliari oppure essere menzionata ed accettata espressamente nei singoli atti d’acquisto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]