14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7297 del 3 luglio 1993
Testo massima n. 1
L’osservanza, da parte della minoranza dissenziente, della deliberazione legittimamente adottata dall’assemblea dei condomini dell’edificio per il regolamento interno della ripartizione delle spese per il godimento di parti comuni [ nella specie, ripartizione delle spese di esercizio e manutenzione dell’impianto di riscaldamento ], essendo esclusivamente dovuta alla efficacia vincolante dell’atto collettivo anche nei confronti dei dissenzienti, non esprime una volontà negoziale di tacita adesione e non può, pertanto, trasformare la delibera condominiale in regolamento contrattuale non più modificabile senza il consenso unanime delle parti.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]