14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4927 del 14 novembre 1977
Testo massima n. 1
Il regolamento di condominio, afferendo alla sfera condominiale che è sfera di mera gestione, è paradigmaticamente diretto a disciplinare — anche sotto il profilo del concorso economico da parte dei proprietari di piani o porzioni di piano — la conservazione e l’uso delle parti comuni dell’edificio, nonché l’apprestamento e la fruizione dei servizi comuni, e pertanto le sue disposizioni non possono, per definizione, menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni [ art. 1138, ultimo comma, c.c. ]. Ne consegue che le clausole che, eventualmente inserite nel suo contesto, tendano a limitare tali diritti, sia in ordine alle parti comuni, sia in ordine a quelle di proprietà esclusiva, rivestono natura convenzionale e possono, quindi, trarre validità ed efficacia solo dalla specifica accettazione degli interessati, espressa in forma adeguata.
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Testo massima n. 2
L’obbligo genericamente previsto in una scrittura privata di rispettare un regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore [ venditore o promittente venditore ] non vale a consentire a quest’ultimo di atteggiare a suo arbitrio il relativo testo e, in particolare, di inserirvi un contenuto atipico, limitativo dell’estensione dei poteri e delle facoltà che normalmente caratterizzano nel condominio degli edifici il diritto di proprietà di ciascun condominio.
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