14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1314 del 26 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Le clausole del regolamento condominiale che incidono sui diritti immobiliari dei condomini, sulle loro proprietà esclusive o sulle parti comuni, hanno natura contrattuale e, concernendo diritti immobiliari, per esse deve ritenersi imposta la forma scritta ad substantiam, cosicché va esclusa la possibilità di una loro approvazione mediante comportamenti concludenti dei condomini, quale la mancata contestazione della delibera condominiale che le abbia approvate da parte del condomino assente alla assemblea che ha adottato tale atto. [ In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inopponibile al condomino il regolamento condominiale — da questi non approvato con atto scritto — che, tra l’altro, vietava la collocazione di una caldaia sul ballatoio e la collocazione di fili elettrici nell’androne del fabbricato ].
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