14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3309 del 30 maggio 1984
Testo massima n. 1
Affinché determini indegnità a succedere, il fatto della soppressione o dell’alterazione del testamento, ovvero del suo celamento [ peraltro non
ravvisabile nella violazione dell’obbligo ex art. 620 c.c. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore ], deve incidere, non su un testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare la successione, e cioè su uno scritto che per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore sia in ordine alla chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni.
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