14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3465 del 27 maggio 1980
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 597 c.p.c. — secondo cui «la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’art. 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente» — l’assenza dei soggetti interessati [ creditore precedente e creditori intervenuti ] ha il significato di implicita manifestazione della volontà di approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita formato dal giudice dell’esecuzione ed identico significato deve, a fortiori, essere attribuito al comportamento del creditore che, presente alle udienze suddette, non sollevi alcuna contestazione.
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