17 Mar Articolo 597 Codice di procedura civile — Mancata comparizione
La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3465/1980
A norma dell’art. 597 c.p.c. — secondo cui «la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’art. 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente» — l’assenza dei soggetti interessati (creditore precedente e creditori intervenuti) ha il significato di implicita manifestazione della volontà di approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita formato dal giudice dell’esecuzione ed identico significato deve, a fortiori, essere attribuito al comportamento del creditore che, presente alle udienze suddette, non sollevi alcuna contestazione.
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