14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1966 del 26 febbraio 1994
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione immobiliare, il procuratore legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare del bene venduto all’incanto, fino a quando non effettui una valida e tempestiva dichiarazione di nomina, è legittimato all’esercizio dei diritti processuali correlati all’offerta e pertanto può esperire le azioni a tutela degli stessi.
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Testo massima n. 2
In tema di espropriazione immobiliare, nel caso di offerta in aumento del sesto dopo l’incanto [ art. 584 c.p.c. ], la prestazione di cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo proposto [ art. 571 c.p.c. ] determina l’inefficacia dell’offerta, ancorché il prestatore assuma di essere incorso in un mero errore di calcolo [ art. 1430 c.c. ]. Infatti la prestazione della cauzione, che costituisce mero atto processuale in relazione al quale è irrilevante l’intento del soggetto, esprime soltanto la consegna del danaro ed il titolo in base al quale questa avviene, ma non contiene gli elementi di determinazione dell’ammontare della somma versata e non consente, quindi, di individuare l’errore nel quale il soggetto sia eventualmente incorso.
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