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Articolo 583 Codice di procedura civile — Aggiudicazione per persona da nominare

Articolo 583 Codice di procedura civile — Aggiudicazione per persona da nominare

Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.

In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1966/1994

In tema di espropriazione immobiliare, il procuratore legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare del bene venduto all’incanto, fino a quando non effettui una valida e tempestiva dichiarazione di nomina, è legittimato all’esercizio dei diritti processuali correlati all’offerta e pertanto può esperire le azioni a tutela degli stessi.

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