14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7267 del 11 maggio 2012
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
La previsione di cui all’art. 572, terzo comma, c.p.c., la quale vieta al giudice dell’esecuzione di procedere alla vendita se, in presenza di un’offerta inferiore al valore dell’immobile, vi si opponga il creditore procedente, è dettata unicamente a tutela di quest’ultimo. Ne consegue che il debitore esecutato è privo di interesse ex art. 157, secondo comma, c.p.c., a dolersi della violazione di essa.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]