17 Mar Articolo 572 Codice di procedura civile — Deliberazione sull’offerta
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.
Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’ art. 588.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7267/2012
La previsione di cui all’art. 572, terzo comma, c.p.c., la quale vieta al giudice dell’esecuzione di procedere alla vendita se, in presenza di un’offerta inferiore al valore dell’immobile, vi si opponga il creditore procedente, è dettata unicamente a tutela di quest’ultimo. Ne consegue che il debitore esecutato è privo di interesse ex art. 157, secondo comma, c.p.c., a dolersi della violazione di essa.
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