14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1305 del 1 marzo 1986
Testo massima n. 1
La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento o del sequestro conservativo è affidata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, anche relativamente alla eventuale concentrazione della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido. E, in tal caso, il proprietario dei beni rimasti sequestrati non è abilitato a dolersi della adozione del provvedimento che, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l’intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. La sentenza di appello che in sede di convalida abbia disposto la riduzione del sequestro conservativo concesso sui beni di più condebitori solidali, è impugnabile, da parte del debitore proprietario dei beni per cui il vincolo è stato mantenuto, con il ricorso ordinario per cassazione in relazione alla disposta riduzione, avendo anche la relativa statuizione forma e sostanza di sentenza.
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