14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8464 del 17 ottobre 1994
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere, poiché in presenza di discrezionalità del giudice, quale prevista dall’art. 496 c.p.c., in materia di riduzione, anche d’ufficio, del pignoramento, è da escludere qualsiasi forma di illegittimità o invalidità del pignoramento.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]