14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1353 del 16 febbraio 1985
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, la costituzione dell’appellante richiede soltanto il deposito del ricorso e pertanto il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta l’improcedibilità del gravame, ma l’obbligo per il giudice di esaminare il merito della controversia; tale obbligo sussiste anche quando non sia possibile desumere aliunde i motivi posti a sostegno della sentenza impugnata o controllare i limiti e la tempestività dell’impugnazione oppure l’acquiescenza tacita eventualmente verificatasi, soccorrendo allora i poteri istruttori [ art. 421 c.p.c. ] del giudice, il quale deve ordinare all’appellante il deposito [ non contrastante con il divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dell’art. 437 c.p.c. ] della documentazione e, in particolare, della copia della sentenza appellata, necessaria per giudicare il merito della controversia.
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