14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4570 del 22 aprile 1995
Testo massima n. 1
Non è concretamente realizzabile nel rito del lavoro l’ipotesi di improcedibilità dell’appello prevista dall’art. 348, comma 2, c.p.c. quale conseguenza del mancato deposito da parte dell’appellante del suo fascicolo, dopo la costituzione in giudizio, poiché le modalità introduttive del rito speciale non possono prescindere dal tempestivo deposito del ricorso e dei relativi allegati presso la cancelleria del giudice adito e, d’altra parte, ai fini in questione è irrilevante l’eventuale mancato nuovo deposito del fascicolo, che sia stato ritirato dopo l’iniziale regolare deposito.
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