14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 899 del 14 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Nel rito della cause di lavoro la mancata produzione della sentenza impugnata, in sede di deposito del ricorso in appello, non determina l’automatica declaratoria dell’improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., ma comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa all’impossibilità di esaminare detta sentenza, il cui esame sia necessario ai fini della decisione, debba ordinare il suo deposito all’appellante, a norma dell’art. 421, primo comma, stesso codice, e, quindi, in caso di inosservanza dell’ordine, con conseguente persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, debba rigettare nel merito l’impugnazione.
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