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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9069 del 2 maggio 2005

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9069 del 2 maggio 2005

Testo massima n. 1

In mancanza di espressa previsione in deroga alle disposizioni generali [ quale quella prevista per il ricorso per cassazione dall’art. 134 att. c.p.c., non suscettibile di applicazione analogica ] il deposito presso la cancelleria a mani del cancelliere costituisce, per i procedimenti introdotti con ricorso, il necessario strumento per portare alla cognizione del giudice l’atto d’impulso processuale, strumento che, pertanto, non è suscettibile di interventi integrativi o sostitutivi; ne consegue che, con riferimento al ricorso in appello nel rito del lavoro, non è possibile configurare alcun tipo di sanatoria in relazione ad attività inidonee a determinare la fattispecie legale della proposizione del ricorso, dovendosi in particolare escludere una sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto in caso d’invio del ricorso a mezzo del servizio postale, entro il termine previsto dalla legge; né ciò può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione alla diversa disciplina prevista per il giudizio di cassazione [ trattandosi di previsione eccezionale rispondente alle particolari esigenze di un giudizio devoluto ad un organo centralizzato in funzione di giudice dell’impugnazione rispetto a pronunce rese su tutto il territorio nazionale ], e neppure in relazione alla disciplina prevista per la notificazione a mezzo posta in seguito alla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, sia perché il deposito di atti presso un ufficio giudiziario è attività diversa della notificazione di un atto alla controparte, sia perché non è nemmeno configurabile una disparità di trattamento, riguardo al termine di decadenza, tra le impugnazioni proposte a mezzo di ricorso e quelle proposte a mezzo di citazione, posto che il perfezionamento della notificazione, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario è inteso ad evitare che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile a soggetti diversi dal notificante, rischio inesistente nell’ipotesi di impugnazione introdotta con ricorso, in quanto, in tal caso, l’elusione della decadenza si verifica già al momento della consegna dell’atto al cancelliere.

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