Cass. civ. n. 2260 del 19 marzo 1990
Testo massima n. 1
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'appello per tardivo deposito del relativo atto è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.