14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2260 del 19 marzo 1990
Posted at 17:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’inammissibilità dell’appello per tardivo deposito del relativo atto è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla costituzione dell’appellato, in quanto la tardività dell’impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
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