14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5150 del 12 marzo 2004
Testo massima n. 1
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la inammissibilità dell’impugnazione, perchè depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’art. 434, secondo comma, c.p.c. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all’art. 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga con riguardo all’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata irritualmente proposta nella forma della citazione, ancorchè questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell’art. 156, ultimo comma c.p.c., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
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