14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2012 del 22 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Nel ricorso in appello relativo a controversie in materia di lavoro, disciplinato dall’art. 434 c.p.c., la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione nonché delle indicazioni prescritte dall’art. 414 c.p.c., ed in particolare dell’esposizione degli elementi di diritto su cui si fonda la pretesa, rende inammissibili i motivi di appello, la cui specificità e chiarezza costituiscono un requisito imprescindibile; né il difetto di tali requisiti può essere sanato successivamente mediante note illustrative, la cui funzione non è quella di formulare censure ma solo quella di chiarire le censure già tempestivamente formulate.
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