Cass. civ. n. 355 del 15 gennaio 1997

Testo massima n. 1


Essendo i poteri cognitori del giudice circoscritti, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado, l'onere della specificazione dei motivi d'appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata a ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione. L'inosservanza di detto onere determina la nullità dell'atto di appello, quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione, nullità sanabile per effetto della costituzione dell'appellato, sia pure con salvezza dei diritti anteriormente acquisiti.