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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15166 del 9 giugno 2008

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15166 del 9 giugno 2008

Testo massima n. 1

Il requisito della specificità dei motivi di appello, previsto dall’art. 434 c.p.c., richiede che l’appellante indichi le parti della sentenza ritenute errate e le ragioni, di fatto e diritto, su cui fonda la relativa impugnazione ; ne consegue che detto requisito non è soddisfatto ove la parte pretenda di dedurre l’erroneità ritenendola logicamente presupposta di una parte della sentenza attraverso la formulazione di un motivo di impugnazione relativo ad altra parte della sentenza ed altra, diversa, questione di diritto [ nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, correttamente, il giudice di appello avesse ritenuto, in assenza di uno specifico motivo d’impugnazione, insufficiente la deduzione della qualità di lavoratore subordinato che logicamente implicava la negazione della qualità di agente ad evitare il passaggio in giudicato della condanna al pagamento delle indennità dovute al proponente ].

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