14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18489 del 26 ottobre 2012
Testo massima n. 1
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ove, a seguito della pronuncia di primo grado e dell’inizio dell’esecuzione sulla base del solo dispositivo, l’appello venga proposto in un momento in cui è stata depositata la sentenza, con un atto denominato “appello con riserva dei motivi” e, tuttavia, contenente motivi di appello [ pur espressamente articolati dal difensore con dichiarazione di non conoscenza della motivazione ], il giudice di appello, ove l’appellante non abbia successivamente svolto alcuna attività di integrazione a norma dell’art. 434, secondo comma, c.p.c., può considerare l’atto come introduttivo di un appello pieno, se i motivi si presentano idonei a criticare la motivazione della sentenza impugnata in quanto pongano questioni con essa correlate, o, altrimenti deve dichiararne l’inammissibilità per tale ragione.
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