Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1547 del 29 marzo 1989

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1547 del 29 marzo 1989

Testo massima n. 1

Nel rito del lavoro, l’appello immediato, con riserva dei motivi, avverso il dispositivo della sentenza del pretore, previsto dall’art. 433, secondo comma, c.p.c. al fine di consentire al debitore esecutato di ottenere la sospensione dell’esecuzione, non consuma il potere d’impugnazione, e, pertanto, ove sia inammissibile, come nel caso in cui non sia stato ancora compiuto il primo atto della esecuzione forzata, non osta alla valida instaurazione del giudizio di gravame con atto successivo, ivi incluso quello di presentazione dei motivi, purché munito dei requisiti prescritti dall’art. 434 c.p.c. [ in relazione all’art. 414 c.p.c. ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze