14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7094 del 29 maggio 2000
Testo massima n. 1
L’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame — che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda iniziale, sia delle ragioni della doglianza, che possono essere integrate anche con il rinvio ad atti del processo già ritualmente acquisiti, i quali si presumono noti.
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi di rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione irritualmente notificato e di proposizione di un ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, non è necessario che sia rilasciata al difensore una apposita procura speciale da cui risulti l’espressa volontà di presentare un nuovo e successivo ricorso, essendo sufficiente che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione dell’atto.
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