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Cassazione civile sentenza n. 259 del 6 febbraio 1970

Cassazione civile sentenza n. 259 del 6 febbraio 1970

Testo massima n. 1

Cassata con rinvio la sentenza del giudice di appello che, confermando quella di primo grado, aveva disposto il rilascio, successivamente eseguito, di un immobile a favore dell’attore, non può il giudice del rinvio omettere di ordinare la restituzione del bene sul rilievo che, in base ad altro titolo, l’attore potrebbe riottenere la consegna dello stesso.

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