Cass. civ. n. 6077 del 16 giugno 1990

Testo massima n. 1


Il giudice di rinvio, il quale ritenga definitivamente soccombente la parte vittoriosa in cassazione, non può condannare la controparte alla restituzione delle somme riscosse a titolo di spesa, in forza della sentenza cassata, ma deve detrarre dall'ammontare complessivo delle spese liquidate a carico del soccombente l'importo dal medesimo in precedenza versato.

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