Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4268 del 27 giugno 1986

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4268 del 27 giugno 1986

Testo massima n. 1

La competenza funzionale del giudice di rinvio sulle domande di restituzione in pristino e di risarcimento danni conseguenti alla cassazione della sentenza viene meno quando il giudizio di rinvio si sia estinto per mancata riassunzione in termini, con la conseguenza che le dette domande vanno proposte al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito senza che sia necessario che quell’estinzione sia stata dichiarata dallo stesso giudice di rinvio potendo anche essere rilevata, ed accertata incidenter tantum, dal giudice successivamente investito della domanda di restituzione in base alle regole ordinarie di competenza.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze