14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 49 del 7 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Anche quando la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.p. così come modificato dalla L. n. 353 del 1990, non è ammissibile nella stessa sede di legittimità, la domanda di restituzione delle somme corrisposte sulla base delle sentenze di merito, dato che per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l’eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente e la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice che ha pronunciato la medesima, a norma dell’art. 389 [ la cassazione con pronuncia nel merito integrando una nuova ipotesi di cassazione senza rinvio ], mentre, in caso di pagamento eseguito in forza della sentenza di primo grado, essa avrebbe potuto essere rivolta al giudice di appello.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]