Cass. civ. n. 11261 del 28 agosto 2000
Testo massima n. 1
La proposizione davanti al giudice di rinvio delle domande conseguenti alla sentenza di cassazione è prevista dall'art. 389 c.p.c. soltanto per il caso in cui il giudizio di rinvio sia stato validamente instaurato. La predetta norma non ha, peraltro, carattere cogente, potendo la parte interessata proporre le relative istanze in via autonoma dinanzi al giudice competente in sede ordinaria, con le modalità di introduzione del giudizio previste dall'art. 144 att. c.p.c.