14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11490 del 21 giugno 2004
Testo massima n. 1
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d’appello poi cassata può essere proposta non solo introducendo con atto di citazione un nuovo, distinto giudizio ma anche in sede di atto di riassunzione con la comparsa di risposta con la quale la parte interessata si costituisce nel giudizio riassunto davanti al giudice di rinvio. Ne consegue che, anche nel regime anteriore alla novella del codice di procedura civile del 1990, è inammissibile la domanda formulata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, preclusa ai sensi dell’art. 184 c.p.c.
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