14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 88 del 8 gennaio 2004
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni civili ed in ipotesi di giudizio di rinvio, la parte può proporre a norma dell’art. 389 c.p.c. la domanda di restituzione delle somme che ha versato in esecuzione della sentenza di condanna alle spese processuali poi annullata, anche nei confronti dell’avvocato distrattario, ma non può pretendere il rimborso delle spese che ha sopportato per la propria difesa a norma dell’art. 2043 c.c. e, quindi, a titolo di risarcimento del danno.
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Testo massima n. 2
In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d’ufficio — che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche — è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione — suscettibile di sindacato in sede di legittimità — di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l’istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato.
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